LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
CHE COSA È LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta ad individuare la domanda di energia necessaria a garantire il confort climatico dell’immobile ed a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato Certificatore Energetico, che tiene conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica in cui sorge, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici. Il risultato dello studio di certificazione energetica era riportato, fino al 2013, nell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), oggi è riportato nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
CHE DIFFERENZA C’È FRA ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
L’entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ha introdotto la sostituzione del vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La differenza non è solo formale, poiché il nuovo APE si distingue dal precedente certificato per i contenuti più completi e per la quantità di informazioni più ampia. L’Attestato di Prestazione Energetica, infatti, è un documento che descrive la prestazione energetica dell’edificio, ciò nonostante tutti i vecchi Attestati di Certificazione Energetica rimangono pienamente validi fino alla loro scadenza.
CHE COSA È L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA?
In vigore dalla seconda metà del 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, minore è il suo consumo energetico. In pratica, l’APE è un documento che attesta le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio. Le prestazioni vengono identificate mediante indicatori di consumo, a cui vengono collegate 10 classi specifiche di appartenenza.
La classe energetica è una lettera che va da A4 a G e indica sinteticamente e secondo alcuni parametri, dipendenti dalla località in cui si trova l’immobile (zona climatica) e dalla sua forma (rapporto Superficie/Volume), la qualità energetica ed il consumo dell’edificio. La classificazione dipende da quanto l’immobile è più o meno performante rispetto ad un edificio di riferimento con caratteristiche medie.
L’indice di prestazione energetica globale (EPgl), invece, è un valore più preciso: indica quanti kWh/mq per anno (chilowattora per metroquadro su base annuale) sono necessari per garantire gli standard di comfort termici previsti dalla normativa nell’immobile. Negli annunci va inserito il valore EPgl (spesso chiamato IPE) e non obbligatoriamente la classe.
QUANDO REDIGERE L’APE?
Le norme europee, nazionali e regionali dispongono che gli immobili debbano essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica. L'obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti se oggetto di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
Altesì, l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio in caso di:
- Compravendita di un immobile (rogito, permuta, ecc..);
- Locazione di un immobile;
- Pubblicazione di Annunci di vendita o affitto di immobili.
L'indice di prestazione energetica deve essere riportato negli annunci immobiliari tramite l'apposito format.
L’ Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni, (cosi come era per il vecchio attestato di certificazione energetica), trascorsi i quali non ha più alcun valore, la sua efficacia viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica.
QUANDO NON È OBBLIGATORIO L’APE?
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3, comma 3, del D. Lgs. 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015. Dunque non è necessario per:
- gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- gli edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- i fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
CHE RISCHI CORRO IN CASO DI MANCATA ELABORAZIONE DELL’ APE?
E’ Necessario premettere che allo stato attuale tutti i notai prima di rogitare richiedono l’attestato di prestazione energetica, senza il quale non rogitano quindi qualsiasi passaggio di proprietà diventa tecnicamente impossibile, così come tutti i funzionari delle locali Agenzie delle Entrate richiedono di visionare l’APE prima di procedere alla registrazione dei contratti di locazione. In ogni caso l’articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l’entrata in vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni in cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica. Le sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari sono per proprietari, locatari o responsabili della vendita, come le agenzie immobiliari, nel caso in cui, al momento della contrattazione, vendita o affitto, l’immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.
- Se l’immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro.
- Se l’immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro.
- Se l’annuncio immobiliare per vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3.000 euro.
REDAZIONE DELL’APE ED INOLTRO ALLA BANCA DATI REGIONALE
L'attestato deve essere redatto da un professionista, detto certificatore energetico, inserito nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, il quale ha seguito e superato l’apposito corso formativo, così come viene disciplinato dal regolamento regionale n.1 del 21 febbraio 2018 e dalla delibera della Giunta regionale n. 447 del 18 aprile 2014.
Il professionista iscritto all'elenco dei certificatori redige l'APE, versa il contributo alle spese pari a euro 20,00, lo trasmette telematicamente al SIAPEL (Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria) e lo consegna al committente corredato dalla ricevuta di avvenuta protocollazione rilasciata dalla Regione Liguria.
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
La certificazione energetica degli edifici è disciplinata in Liguria dalla legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 "Norme in materia di energia" così come modificata dalla l.r. n.23/2012 e dalla l.r. n.32/2016 e dal regolamento regionale n.1 del 21 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 29 della stessa legge, entrato in vigore dal 1 marzo 2018.
SE SI E’ IN POSSESSO DI UN ACE?
- Nel caso in cui un immobile sia stato dotato, prima del 06.06.2013, di ACE (attestato di certificazione energetica) e questo non sia ancora scaduto, non è necessario che venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica) come previsto dall'art.6, comma 10, del D.Lgs 192/05: “L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”. Mentre l’AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l’APE.
- Verificare la scadenza dell’ACE è molto semplice: basta verificare la data riportata in alto a destra della prima pagina.
CHE COS’È LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ?
L’indice di prestazione energetica corrisponde a l’energia totale consumata dall’edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno in relazione a standard di comfort termici energetici prefissati.
L’indice indica quanta energia viene consumata affinchè l’edificio (o l’unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort secondo i servizi energetici presi in considerazione dal tipo di immobile.
Dal 1 Ottobre 2015, secondo le linee guida per la certificazione energetica dettate dal DM 26-06-2015, la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) il. quale può comprendere:
- la climatizzazione invernale (EPh,nren)
- la climatizzazione estiva (EPc,nren)
- la produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren)
- la ventilazione (EPv,nren)
- illuminazione artificiale (EPl,nren), per gli immobili non residenziali
- il trasporto di persone o cose (EPt,nren), per gli immobili non residenziali
Tale valori, ovviamente, presenteranno un valore diverso da zero solo se effettivamente presenti nell’unità immobiliare presa in esame.
SE NELL’IMMOBILE NON È PRESENTE ALCUNO DEI SERVIZI INDICATI AL PUNTO PRECEDENTE ?
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto. Nel caso di assenza di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria vengono comunque simulati in maniera virtuale, mentre per gli altri servizi non viene effettuata alcuna simulazione: se sono assenti il loro valore è 0.
QUAL È LA PROCEDURA DI CALCOLO PER L’ELABORAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ?
Le linee guida definiscono quali sono le procedure di calcolo dell’APE e in quali casi vanno applicate ad edifici esistenti o a edifici nuovi. Sono previste 2 procedure:
- Procedura di calcolo da progetto: i dati vengono reperiti dal progetto energetico (relazione energetica chiamata “legge 10”). Si applica in caso di nuovi edifici o di “ristrutturazioni importanti” (definizione presente nel D.Lgs 192/05 art.2) e per gli AQE (Attestato di Qualificazione Energetica);
- Procedura di calcolo da rilievo: i dati vengono raccolti, si considerano le banche dati, gli abachi nazionali e l’analogia con edifici simili. Si applica per gli edifici esistenti.
I dati di ingresso, sia derivanti dal rilievo che dalla relazione energetica, devono essere conservati dal certificatore energetico per eventuali controlli e verifiche. Il metodo di calcolo adottato si basa sulle norme UNI TS 11300 e può essere applicato a tutti gli edifici.
COME SI DETERMINANO LE CLASSI ENERGETICHE ?
Le classi energetiche sono 10 (dal 1 Ottobre 2015): dalla G, che rappresenta gli immobili che consumano più energia, fino alla A4, dove sono contenuti gli immobili più efficienti. Le classi hanno degli intervalli che dipendono dalla prestazione energetica globale, un valore fisico misurato in kwh/mq anno. Gli intervalli tra le classi variano continuamente; solo per caso si possono trovare degli intervalli uguali tra diversi certificati energetici. Secondo la normativa nazionale, gli intervalli tra le varie classi dipendevano da due variabili: i gradi giorno e il rapporto S/V (fino al 1 Ottobre 2015). Oggi è molto più complesso.
COME VIENE REDATTO L’ATTESTATO
A seguito di incarico ricevuto, il certificatore provvede ad eseguire il sopralluogo obbligatorio, che ha una durata media di circa mezz'ora, presso l’immobile, per prendere visione dello stato dei luoghi ed eseguire i rilievi necessari, nonché a reperire la scheda tecnica della caldaia.
In caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il certificatore, recupererà i contatti dell’Amministratore Condominiale ed entrerà in comunicazione con la ditta manutentrice della centrale termica per reperire i dati necessari.
Per la compilazione del certificato, verrà utilizzato il software CELESTE 3.0 (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici), fornito dalla Regione Liguria ai professionisti abilitati, il quale è sviluppato nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente di riferimento. Il software regionale è certificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ed è dotato di garanzia di conformità al D.M. 26/06/2015.

