Vai ai contenuti
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
CHE COSA È LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
 
La  certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione  volta ad individuare la domanda di energia necessaria a garantire il  confort climatico dell’immobile ed a promuovere il miglioramento del  rendimento energetico degli edifici. Si tratta di un documento redatto  da un tecnico abilitato, chiamato Certificatore Energetico, che tiene  conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei  prospetti, della zona climatica in cui sorge, dell’affaccio delle  singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può  influire sui consumi energetici. Il risultato dello studio di  certificazione energetica era riportato, fino al 2013, nell'Attestato di  Certificazione Energetica (ACE), oggi è riportato nell’Attestato di  Prestazione Energetica (APE).


CHE DIFFERENZA C’È FRA ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

L’entrata  in vigore della legge 90/2013 di conversione del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, ha introdotto la sostituzione del vecchio ACE (Attestato  di Certificazione Energetica) con l'APE (Attestato di Prestazione  Energetica). La differenza non è solo formale, poiché il nuovo APE si  distingue dal precedente certificato per i contenuti più completi e per  la quantità di informazioni più ampia. L’Attestato di Prestazione  Energetica, infatti, è un documento che descrive la prestazione  energetica dell’edificio, ciò nonostante tutti i vecchi Attestati di  Certificazione Energetica rimangono pienamente validi fino alla loro  scadenza.

 
CHE COSA È L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA?
  
In  vigore dalla seconda metà del 2013, l’Attestato di Prestazione  Energetica è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello  di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di  appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, minore è il  suo consumo energetico. In pratica, l’APE è un documento che attesta le  prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero  edificio. Le prestazioni vengono identificate mediante indicatori di  consumo, a cui vengono collegate 10 classi specifiche di appartenenza.  
La  classe energetica è una lettera che va da A4 a G e indica  sinteticamente e secondo alcuni parametri, dipendenti dalla località in  cui si trova l’immobile (zona climatica) e dalla sua forma (rapporto  Superficie/Volume), la qualità energetica ed il consumo dell’edificio.  La classificazione dipende da quanto l’immobile è più o meno performante  rispetto ad un edificio di riferimento con caratteristiche medie.
L’indice  di prestazione energetica globale (EPgl), invece, è un valore più  preciso: indica quanti kWh/mq per anno (chilowattora per metroquadro su  base annuale) sono necessari per garantire gli standard di comfort  termici previsti dalla normativa nell’immobile. Negli annunci va  inserito il valore EPgl (spesso chiamato IPE) e non obbligatoriamente la  classe.

 
QUANDO REDIGERE L’APE?
  
Le  norme europee, nazionali e regionali dispongono che gli immobili  debbano essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica.  L'obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti  se oggetto di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la  prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
  
Altesì, l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio in caso di:

  •  Compravendita di un immobile (rogito, permuta, ecc..);
  •  Locazione di un immobile;
  •  Pubblicazione di Annunci di vendita o affitto di  immobili.
  
L'indice di prestazione energetica deve essere riportato negli annunci immobiliari tramite l'apposito format.
  
L’  Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni,  (cosi come era per il vecchio attestato di certificazione energetica),  trascorsi i quali non ha più alcun valore, la sua efficacia viene  confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per  le operazioni di controllo di efficienza energetica.


QUANDO NON È OBBLIGATORIO L’APE?
  
I  casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati  dall’art.3, comma 3, del D. Lgs. 192/2005 e richiamati anche  dall’appendice A del DM 26/06/2015. Dunque non è necessario per:
 
  • gli  edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati  per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del  processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro  utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il  riscaldamento o la climatizzazione;
  • gli edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i  fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri  quadrati, salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e  assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di  efficienza energetica;
  • gli  edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici  classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3  del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede  l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali  box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i  fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro  strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto  notarile.

 
CHE RISCHI CORRO IN CASO DI MANCATA ELABORAZIONE DELL’ APE?
 
E’  Necessario premettere che allo stato attuale tutti i notai prima di  rogitare richiedono l’attestato di prestazione energetica, senza il  quale non rogitano quindi qualsiasi passaggio di proprietà diventa  tecnicamente impossibile, così come tutti i funzionari delle locali  Agenzie delle Entrate richiedono di visionare l’APE prima di procedere  alla registrazione dei contratti di locazione. In ogni caso l’articolo  15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l’entrata in  vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni in cui i  diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa  sulla prestazione energetica. Le sanzioni in caso di vendita, di affitto  ed annunci immobiliari sono per proprietari, locatari o responsabili  della vendita, come le agenzie immobiliari, nel caso in cui, al momento  della contrattazione, vendita o affitto, l’immobile non sia dotato di  attestato di prestazione energetica.
 
  • Se  l’immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di  prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile  tra i 3.000 ed i 18.000 euro.
  • Se  l’immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di  prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile  tra i 1.000 ed i 4.000 euro.
  • Se  l’annuncio immobiliare per vendere od affittare non contiene i  parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500  ed i 3.000 euro.
 
 
REDAZIONE DELL’APE ED INOLTRO ALLA BANCA DATI REGIONALE
 
L'attestato deve essere redatto da un professionista, detto certificatore energetico, inserito nell'Elenco regionale  dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione  Energetica, il quale ha seguito e superato l’apposito corso formativo,  così come viene disciplinato dal regolamento regionale n.1 del 21 febbraio 2018 e dalla delibera della Giunta regionale n. 447 del 18 aprile 2014.
Il  professionista iscritto all'elenco dei certificatori redige l'APE,  versa il contributo alle spese pari a euro 20,00, lo trasmette  telematicamente al SIAPEL  (Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della  Regione Liguria) e lo consegna al committente corredato dalla ricevuta  di avvenuta protocollazione rilasciata dalla Regione Liguria.
 

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
 
La certificazione energetica degli edifici è disciplinata in Liguria dalla legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 "Norme in materia di energia" così come modificata dalla l.r. n.23/2012 e dalla l.r. n.32/2016  e dal regolamento regionale n.1 del 21 febbraio 2018, emanato in  attuazione dell'articolo 29 della stessa legge, entrato in vigore dal 1  marzo 2018.
 
 
SE SI E’ IN POSSESSO DI UN ACE?
     
  • Nel caso in cui un immobile sia stato dotato, prima del 06.06.2013, di ACE (attestato di certificazione energetica)  e questo non sia ancora scaduto,  non è necessario che venga sostituito dall’APE (attestato di  prestazione energetica) come previsto dall'art.6, comma 10, del D.Lgs  192/05: “L’obbligo  di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene  meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità,  rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”. Mentre l’AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l’APE.
  • Verificare la scadenza dell’ACE è molto semplice: basta verificare la data riportata in alto a destra della prima pagina.

 
CHE COS’È LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ?
 
L’indice  di prestazione energetica corrisponde a l’energia totale consumata  dall’edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno in  relazione a standard di comfort termici energetici prefissati.
L’indice  indica quanta energia viene consumata affinchè l’edificio (o l’unità  immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort secondo i servizi  energetici presi in considerazione dal tipo di immobile.
Dal  1 Ottobre 2015, secondo le linee guida per la certificazione energetica  dettate dal DM 26-06-2015, la prestazione energetica dell’immobile è  espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non  rinnovabile (EPgl,nren) il. quale può comprendere:
     
  • la climatizzazione invernale (EPh,nren)
  • la climatizzazione estiva (EPc,nren)
  • la produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren)
  • la ventilazione (EPv,nren)
  • illuminazione artificiale (EPl,nren), per gli immobili non residenziali
  • il trasporto di persone o cose (EPt,nren), per gli immobili non residenziali

Tale  valori, ovviamente, presenteranno un valore diverso da zero solo se  effettivamente presenti nell’unità immobiliare presa in esame.

 
SE NELL’IMMOBILE NON È PRESENTE ALCUNO DEI SERVIZI INDICATI AL PUNTO PRECEDENTE ?
 
Il  calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente  presenti nell’edificio in oggetto. Nel caso di assenza di  climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di  produzione di acqua calda sanitaria vengono comunque simulati in maniera  virtuale, mentre per gli altri servizi non viene effettuata alcuna  simulazione: se sono assenti il loro valore è 0.
 
 
QUAL È LA PROCEDURA DI CALCOLO PER L’ELABORAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ?
 
Le  linee guida definiscono quali sono le procedure di calcolo dell’APE e  in quali casi vanno applicate ad edifici esistenti o a edifici nuovi.  Sono previste 2 procedure:
     
  1. Procedura  di calcolo da progetto: i dati vengono reperiti dal progetto energetico  (relazione energetica chiamata “legge 10”). Si applica in caso di nuovi  edifici o di “ristrutturazioni importanti” (definizione presente nel  D.Lgs 192/05 art.2) e per gli AQE (Attestato di Qualificazione  Energetica);
  2. Procedura di  calcolo da rilievo: i dati vengono raccolti, si considerano le banche  dati, gli abachi nazionali e l’analogia con edifici simili. Si applica  per gli edifici esistenti.

I  dati di ingresso, sia derivanti dal rilievo che dalla relazione  energetica, devono essere conservati dal certificatore energetico per  eventuali controlli e verifiche. Il metodo di calcolo adottato si basa  sulle norme UNI TS 11300 e può essere applicato a tutti gli edifici.

 
COME SI DETERMINANO LE CLASSI ENERGETICHE ?
 
Le  classi energetiche sono 10 (dal 1 Ottobre 2015): dalla G, che  rappresenta gli immobili che consumano più energia, fino alla A4, dove  sono contenuti gli immobili più efficienti. Le classi hanno degli  intervalli che dipendono dalla prestazione energetica globale, un valore  fisico misurato in kwh/mq anno. Gli intervalli tra le classi variano  continuamente; solo per caso si possono trovare degli intervalli uguali  tra diversi certificati energetici. Secondo la normativa nazionale, gli  intervalli tra le varie classi dipendevano da due variabili: i gradi  giorno e il rapporto S/V (fino al 1 Ottobre 2015). Oggi è molto più  complesso.
 
 
COME VIENE REDATTO L’ATTESTATO
 
A seguito di incarico ricevuto, il certificatore provvede ad eseguire il sopralluogo obbligatorio, che ha una durata media di circa mezz'ora, presso  l’immobile, per prendere visione dello stato dei luoghi ed eseguire i  rilievi necessari, nonché a reperire la scheda tecnica della caldaia.
In  caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il certificatore,  recupererà i contatti dell’Amministratore Condominiale ed entrerà in  comunicazione con la ditta manutentrice della centrale termica per  reperire i dati necessari.
Per la compilazione del certificato, verrà utilizzato il software CELESTE 3.0 (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici), fornito dalla Regione  Liguria ai professionisti abilitati, il quale è sviluppato nel rispetto  delle disposizioni della normativa vigente di riferimento. Il software  regionale è certificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ed è  dotato di garanzia di conformità al D.M. 26/06/2015.
Torna ai contenuti