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Fatturazione elettronica:
[02.07.2022 (Fonte Fatture InCloud)]

Dal 1 luglio 2022 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario.
La  misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri (Cdm) il 13 aprile  2022 ed è contenuta nel Decreto Legge n.36/2022, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale il 30 aprile 2022.
L'obbligo però non coinvolgerà tutti i  forfettari, né le sanzioni scatteranno immediatamente.

 
Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: cosa succede a luglio 2022
Il decreto legge n.36/2022 attua le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
L'articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che:
1. L'obbligo entra in vigore per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario
Infatti l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:
  • rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui  all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16  dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno  conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
2. L'obbligo si applica dal 1° luglio solo ad alcuni forfettari
Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica  entra in vigore per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno  precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000.
Il 1° gennaio 2024 l'obbligo si estende a tutti gli altri forfettari.
3. Le sanzioni non scattano subito
Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022 (cioè da luglio a settembre) le sanzioni non si applicano ai forfettari obbligati dal 1° luglio, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'obbligo è stato approvato dall'Europa
L'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, reso ufficiale  il 30 aprile, è il risultato di un iter durato diverso tempo.
Nel settembre 2021, l'Italia ha presentato in sede europea la proposta di:
  • proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite IVA fino al 31 dicembre 2024
  • estensione dell'obbligo ai "soggetti passivi che si avvalgono della  franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della  direttiva IVA", tra cui rientrano anche i forfettari.
Nel documento Com/2021/681, con cui l'Italia ha presentato la proposta, sono elencati i benefici apportati in Italia dalla fatturazione elettronica obbligatoria. Tra  questi vi sono: i risultati ottenuti contro la frode fiscale, il  miglioramento degli adempimenti IVA e i benefici in ambito  transnazionale.
Nella seduta 13 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la proposta dell'Italia. Le decisioni emerse in seduta sono state poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea, L 454 del 17 dicembre 2021.
L'obbligo di fattura elettronica per il regime forfettario, però, non è  entrato in vigore immediatamente dopo la decisione europea. Infatti, era  prima necessario annullare l'esonero di cui godono attualmente i  forfettari, cosa che avverrà a partire dal 1 luglio 2022.

 
Fatturazione elettronica in regime forfettario: come fare
Ecco le risposte alle domande che potrebbero farsi i forfettari presto obbligati alla fatturazione elettronica.
1. Come emettere fattura elettronica?
Innanzitutto serve avere un software in grado di  codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla  normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).
Esistono molti software sul mercato, alcuni gratutiti ma essenziali  (come il Software di compilazione Fattura Elettronica dell'Agenzia delle  Entrate), altri più completi e funzionali, come Fatture in Cloud.
Poi bisogna compilare la fattura elettronica: alcuni campi sono uguali a quelli delle fatture cartacee, altri sono diversi. Infine, è necessario apporre la firma digitale e inviarla al SdI.
All'inizio la procedura può sembrare ostica, ma presto diventerà più  agevole e consentirà di risparmiare diverso del tempo ora dedicato  all'emissione di fatture cartacee.  
Per ulteriori informazioni, leggi la guida passo passo alla compilazione della fattura elettronica in regime forfettario.
2. Come ricevere fatture elettroniche?
Puoi ricevere fatture elettroniche:
  • nella casella PEC,
  • nell'area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate
  • nel software di fatturazione, dove le puoi gestire insieme alle fatture inviate, in modo veloce e ordinato.
3. Come conservare le fatture elettroniche?
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che  permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il  valore legale del documento.
Non dovrai più stampare e archiviare le fatture nei faldoni e annullerai il rischio di perderle o danneggiarle.
Alcuni software, come Fatture in Cloud, mettono in automatico le fatture  inviate e ricevute in conservazione: non dovrai preoccuparti più di  nulla.
Al via le richieste per i sussidi da contagio Covid-19
[05.11.2020 (Fonte InarCASSA)]

Con nota del 29.10.2020, i ministeri vigilanti hanno approvato le  deliberazioni assunte dal Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa  nella seduta dell’11-12 maggio 2020, varando l’impiego dello  stanziamento di 100 milioni di euro al fine di fronteggiare l’impatto  economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri.
In  tale ambito, fermi restando i criteri individuati e già operativi  deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo  scorso, la misura una tantum prevista per l’anno 2020 in favore di  ciascun nucleo familiare è stata confermata con l’integrazione – tra i  beneficiari del sussidio – di coloro che sono risultati affetti da sospetta Covid-19 senza ricovero e abbiano sospeso le attività professionali.
Il  sussidio viene corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare,  con riferimento all’evento di maggiore gravità accertato nella seguente  misura:
  • Euro 5.000 in caso di decesso;
  • Euro 3.000 in caso di ricovero;
  • Euro  1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con  esclusione dei soggetti asintomatici, che abbia comportato  l’impossibilità ad esercitare la libera professione per almeno 21  giorni.
Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e ricarica vicoli elettrici
[24/07/2020 (Fonte Agenzia delle Entrate)]

Che cos'è?
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
 
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
 

Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
     
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
 
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida.
Quali vantaggi?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
 
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
 
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e      consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Finanziamenti a tasso zero in corso e Bonus 600 euro già accreditati su conto. Completamento entro venerdì

[16/04/2020 (Fonte InarCASSA)]

La Banca Tesoriera ha avviato le istruttorie e le prime erogazioni degli importi finanziati da Inarcassa a tasso zero, per i professionisti che ne hanno fatto richiesta nei giorni scorsi. Sono inoltre stati emessi i mandati di pagamento del bonus di 600 euro previsti dal Governo, per oltre 80.000 ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti all’Ente. Diversi professionisti hanno già ricevuto l’accredito sul conto.
Le indennità vengono accreditate sulle coordinate bancarie trasmesse, nell’ambito delle domande inoltrate, con valuta giovedì 16 aprile. Questa prima tranche di versamenti riguarda le regolari richieste pervenute dal 1° al 6 aprile u.s.. Saranno progressivamente liquidate, in tranche successive, tutte le domande presentate entro il 30 aprile prossimo.
Ricordiamo che il Decreto Liquidità ha chiarito che la richiesta dell’indennità può essere presentata ad un solo Ente, presso cui si è iscritti in via esclusiva al momento della domanda. Poiché non essere soggetti a nessun altra forma di previdenza obbligatoria è un requisito di base per l’iscrizione ad Inarcassa, non è necessaria alcuna integrazione a quanto già presentato.

Richiesta Bonus 600 euro
[01.04.2020 (Fonte InarCASSA)]

E’ stato pubblicato il provvedimento che assegna 600  euro di bonus una tantum ai liberi professionisti. Le Casse aderenti  all’Adepp hanno concordato che il modulo sarà disponibile a partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile e sarà attivo fino al 30 aprile prossimo.
La domanda va effettuata nell’area riservata di Inarcassa On Line,  nella sezione del menu domande e certificati alla voce domande e si  chiama ‘indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL  18/2020.
Focus Decreto "Cura Italia" - D.L. 17.03.2020 n. 18 - circa la proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni :

Art. 125
(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)
  1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
  2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
  4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
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